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Ordinanza — n. 13490/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13490/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13490/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: DELLACHA' VALENTINO nato a GENOVA il 15/02/1996; avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Valentino Dellachà, rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. in ordine all'elemento soggettivo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; che la Corte di appello di Firenze, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha ritenuto che l'imputato abbia conseguito il possesso della chiave di provenienza furtiva ed ha altresì argomentato circa l'implausibilità della tesi difensiva, potendo egli facilmente risalire al legittimo possessore di quella chiave, optando invece di conservarla, così accettando il rischio prospettato che fosse di illecita provenienza (v. motivazione sent. impugnata a pag. 4); che, secondo l'orientamento di codesta corte, in tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Rv. 270179); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 13490/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. in ordine all'elemento soggettivo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; che la Corte di appello di Firenze, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha ritenuto che l'imputato abbia conseguito il possesso della chiave di provenienza furtiva ed ha altresì argomentato circa l'implausibilità della tesi difensiva, potendo egli facilmente risalire al legittimo possessore di quella chiave, optando invece di conservarla, così accettando il rischio prospettato che fosse di illecita provenienza (v. motivazione sent. impugnata a pag. 4); che, secondo l'orientamento di codesta corte, in tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Rv. 270179); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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prova insufficiente dell'aggravamento clinico spese mediche prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria ammende per infrazione procedurale perizia medica superata obbligo di comparizione all'udienza

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
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Testo completo

posto da: DELLACHA' VALENTINO nato a GENOVA il 15/02/1996; avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Valentino Dellachà, rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. in ordine all'elemento soggettivo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; che la Corte di appello di Firenze, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha ritenuto che l'imputato abbia conseguito il possesso della chiave di provenienza furtiva ed ha altresì argomentato circa l'implausibilità della tesi difensiva, potendo egli facilmente risalire al legittimo possessore di quella chiave, optando invece di conservarla, così accettando il rischio prospettato che fosse di illecita provenienza (v. motivazione sent. impugnata a pag. 4); che, secondo l'orientamento di codesta corte, in tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Rv. 270179); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo Perrotti Lucia Aielli b: a DEPOS,TATTA CANC A .14 .A 026 .Fuff5-y,Miuzi•is