Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13485/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating lower court arguments without new specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13485/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it merely repeated arguments already presented and rejected at the appellate level. The appellant failed to provide specific new legal reasons or factual elements to counter the appellate court's reasoning regarding sentencing and legal qualification. Consequently, the court upheld the lower court's decision and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Artt. 581 e 591 c.p.p.; An appeal lacking specific grounds that contrast with the lower court's arguments is inadmissible for defect of specificity.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal defect of specificity reiterative arguments c.p.p. procedural law appellate review standards sentencing mitigation legal qualification motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Artt. 581 e 591 c.p.p.
Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002
Letto il ricorso di Mirza Hachibul Hasan Deep; rilevato che i motivi di ricorso sono inammissibili in quanto meramente reiterativi di quanto già eccepito in appello: infatti, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud.
Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013
221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud.
Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013
Sez.1, n. 12624 del 12/02/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRZA HACHIBUL HASAN DEEP (CUI 0430BKU) nato il 26/07/1995 avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mirza Hachibul Hasan Deep; rilevato che i motivi di ricorso sono inammissibili in quanto meramente reiterativi di quanto già eccepito in appello: infatti, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584 considerato che la Corte di appello ha risposto a tutte le censure già proposte sia relative alla responsabilità ed alla qualificazione giuridica dei fatti che sulla mancata concessione dell'art. 62 n.4 cod. pen.; considerato che, quanto alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, la Corte di appello ha osservato che non vi erano elementi valorizzabili al fine di una riduzione della pena, alla luce delle modalità particolarmente violente con le quali era stato commesso il fatto, così adempiendo all'onere motivazionale richiesto; sul punto si deve ribadire che "La richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi" (Sez.1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.Mr DEPOSITATA CANcEL ,"\ 2026