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Ordinanza — n. 13479/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds are inadmissible for lack of novelty and merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13479/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the joint appeal by Dominici and Porretto inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the first two grounds, contesting the defendants' liability for resistance under Article 337 of the Penal Code, were legally inadmissible because they lacked novelty and merely repeated arguments already fully examined and rejected by the lower courts. Additionally, the third ground regarding the revocation of conditional suspension was deemed unfounded due to the soundness of the first-instance reasoning. Consequently, the appeal was rejected without a merits review.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if the grounds lack novelty and merely repeat arguments already decided by the court of first instance, or if the contested decision is supported by sound legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of novelty resistance crime conditional suspension merits review barred motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art 337 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

posti da: DOMINICI DENNIS nato a PALERMO il 31/07/2000 PORRETTO EMANUELA nato a PALERMO il 22/03/1982 avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse comune di Emanuela Porretto e Dennis Dominici avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto i primi due motivi, diretti a contestare la responsabilità dei due ricorrenti per le condotte di resistenza ex art 337 cod. pen. loro ascritte, oltre ad essere connotatio da agericità e aspecificità, ripropongono comune temi già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche mentre il terzo motivo, proposto nel solo interesse di Dominici, è manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata, anche sul tema della revoca della sospensione condizionale concessa in primo grado al detto imputato, appare sostenuta da una motivazione puntuale e ineccepibile in punti di diritto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i P.Q.M