Cassation appeal dismissed as inadmissible because issues were already fully examined by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the contested issues had already been thoroughly examined and dismissed by the appellate court. The appellant argued regarding procedural nullity, evidentiary renewal, and criminal liability for defamation, but the court found these arguments legally sound and consistent with prior findings. Consequently, the appeal was rejected because the matters raised were not new and did not warrant re-examination at the stage of legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the issues raised have already been adequately examined and dismissed by the courts of first and second instance with legally correct arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: DE JESUS ROSALIA MARIA nato il 02/01/1970 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Rosalia Maria De gesus avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse dela ricorrente, con la quale si è ribadita l'ammissibilità dei motivi già proposti senza effettivamente introdurne di nuovi; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto sia le questioni in rito ( la nullità descritta con il primo motivo e la valutazione resa con riguardo alla rinnovazione istruttoria contestata con il quarto motivo), sia quelle riguardanti il giudizio di responsabilità ( inerenti alla configurabilità della calunnia contestata e alla offensività della condotta, criticita addotte con il secondo e il terzo motivo) riguardano temi già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i P.Q.M