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Ordinanza — n. 13471/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as inadmissible because substantive issues were already reviewed by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13471/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Francesco Cotugno and Giuseppe Marziale inadmissible. The appellants challenged the judgment of responsibility under Article 391 ter and the sentencing regarding recidivism, arguing that these were not properly addressed. The court rejected these grounds because the substantive issues had already been fully examined and dismissed by the appellate judges with legally sound reasoning, rendering them non-censurable at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible if the grounds raised concern substantive merits already adequately reviewed and rejected by the lower courts with correct legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeals substantive review Article 391 ter recidivism sentencing Cassation procedure motivi di cassazione revisione della sentenza penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

posti da: COTUGNO FRANCESCO nato a NAPOLI il 21/07/1975 MARZIALE GIUSEPPE nato a NAPOLI il 01/12/1973 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letti i ricorsi autonomamente proposti nell'interesse di Francesco Cotugno e Giuseppe Marziale avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto per un verso ( con il secondo motivi del ricorso Cotugno e con il primo motivo del ricorso Marziale) si contesta il giudizio di responsabilità e la corretta configurazione ex art 391 ter data alle condotte in contestazione mentre per altro verso si contrasta la valutazione resa a sostegno della recidiva applicata a Cotugno e la misura della pena irrogata a Marziale ( con gli altri motivi dei due ricorsi), il tutto prospettando profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche, così da rendere le relative valutazioni di merito non censurabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i P.Q.M/444,-zi, e