Ordinanza — n. 13465/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: LAHLOU MOHAMED nato il 13/01/1992 avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ' (letto il ricorso proposto nell'interesse di Lahlou Mohamed avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché oltre a risultare fondato su una ricostruzione dei fatti legata ad una alternativa e non consentita rilettura delle emergenze probatorie, valutate dalla Corte, di contro, senza incorrere in travisamenti nè in manifeste incongruenze logiche, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite in ordine alla identificazione del ricorrente ( si vedano le pagine 16 e 17 della motivazione gravata), al contributo concorsuale dallo stesso garantito ( si veda pagina 23), alla qualificazione ascritta alle condotte (ritenute non riconducibili al comma 5 dell'ad 73 TUS), al mancato riconoscimento delle generiche e alla misura della pena irrogata ( si vedano le considerazioni spese alle pagine 28 e 29); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'ad. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13465/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: LAHLOU MOHAMED nato il 13/01/1992 avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ' (letto il ricorso proposto nell'interesse di Lahlou Mohamed avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché oltre a risultare fondato su una ricostruzione dei fatti legata ad una alternativa e non consentita rilettura delle emergenze probatorie, valutate dalla Corte, di contro, senza incorrere in travisamenti nè in manifeste incongruenze logiche, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite in ordine alla identificazione del ricorrente ( si vedano le pagine 16 e 17 della motivazione gravata), al contributo concorsuale dallo stesso garantito ( si veda pagina 23), alla qualificazione ascritta alle condotte (ritenute non riconducibili al comma 5 dell'ad 73 TUS), al mancato riconoscimento delle generiche e alla misura della pena irrogata ( si vedano le considerazioni spese alle pagine 28 e 29); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'ad. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i P.Q.MKJ CA\ 14 R 2026 io De LT