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Ordinanza — n. 13464/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13464/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13464/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: MHIJIR EL MOKHTAR nato il 06/12/1979 avverso la sentenza del 20/02/2025 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Mhijir El MohOar avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, un vizio di motivazione della sentenza in relazione alla congruità della pena irrogata ( in particolare per la non ritenuta prevalenza delle generiche nel giudizio di bilanciamento tra circostanze), atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina, che non attiene a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, nè risulta viziata in punto di espressione della volontà dell'imputato, né, infine, comporta l'irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13464/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina, che non attiene a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, nè risulta viziata in punto di espressione della volontà dell'imputato, né, infine, comporta l'irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

Parole chiave

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motivi di cassazione motivi che possono invocarsi motivi validi cognizione del ricorso per cassazione difetto di motivazione motivazione nel merito
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Testo completo

posto da: MHIJIR EL MOKHTAR nato il 06/12/1979 avverso la sentenza del 20/02/2025 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Mhijir El MohOar avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, un vizio di motivazione della sentenza in relazione alla congruità della pena irrogata ( in particolare per la non ritenuta prevalenza delle generiche nel giudizio di bilanciamento tra circostanze), atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina, che non attiene a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, nè risulta viziata in punto di espressione della volontà dell'imputato, né, infine, comporta l'irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

P P.Q.M