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Ordinanza — n. 13461/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13461/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13461/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: ECH CHOKHMANY NORDDINE nato il 29/10/1990 avverso la sentenza del 29/10/1990 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; — (/'letto il ricorso proposto nell'interesse di Ech Chokhmany avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorsi è inammissibile perché proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice o alla eventuale applicazione di una pena illegale mentre nel caso, da parte di entrambe le impugnazioni, si prospetta una carenza di motivazione quanto alla ritenuta qualificazione del fatto e alla applicazione delle generiche aspetti all'evidenza estranea rispetto a quelli legittimanti il rimedio attivato rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

Regesto Legislator

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art. 599 bis c.p; Ordinanza — n. 13461/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice o alla eventuale applicazione di una pena illegale mentre nel caso, da parte di entrambe le impugnazioni, si prospetta una carenza di motivazione quanto alla ritenuta qualificazione del fatto e alla applicazione delle generiche aspetti all'evidenza estranea rispetto a quelli legittimanti il rimedio attivato rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

Parole chiave

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motivi di revisione eccezione di incostituzionalità allegazioni insufficientemente motivate revisione del trattato modificazione delle conclusioni concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis c.p
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Testo completo

posto da: ECH CHOKHMANY NORDDINE nato il 29/10/1990 avverso la sentenza del 29/10/1990 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; — (/'letto il ricorso proposto nell'interesse di Ech Chokhmany avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorsi è inammissibile perché proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice o alla eventuale applicazione di una pena illegale mentre nel caso, da parte di entrambe le impugnazioni, si prospetta una carenza di motivazione quanto alla ritenuta qualificazione del fatto e alla applicazione delle generiche aspetti all'evidenza estranea rispetto a quelli legittimanti il rimedio attivato rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

P.Q.M