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Ordinanza — n. 13459/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for repeating merits already decided with correct legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13459/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the raised grounds merely reproduced arguments already examined and rejected by the lower courts. The appellant challenged his detention under Article 73 of the Tus law, but the appellate court had already addressed the responsibility and conduct with legally sound reasoning. Consequently, the court ruled that these merits were not suitable for review in a third instance proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible in third instance if the grounds merely repeat arguments already examined and rejected by the lower courts with correct legal reasoning.

Parole chiave

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third instance appeal inadmissible grounds repetition of merits Article 73 Tus law legal reasoning review imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

posto da: MARZOUK YASSINE nato il 01/02/1995 avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Marzouk Yassine avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia nell'apprezzare la responsabilità del ricorrente rispetto alla detenzione ex art 73 Tus contestata, sia nel qualificare la condotta coperta dalla regiudicanda in termini coerenti all'imputazione, escludendo l'ipotesi di cui al comma 5 della disposizione in questione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile P.Q.M