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Ordinanza — n. 13458/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits already decided with correct legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13458/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the raised grounds merely reproduced arguments already examined and rejected by the lower courts. The appellant's claims regarding the justification for the crime and the sentence were deemed legally sound and free from logical inconsistencies. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure as it lacked novelty for the court of appeal.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the court of appeal are inadmissible if the grounds are merely reproductive of arguments already adequately examined and rejected by the judges of the merits with legally correct and coherent reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reproductive grounds of appeal merits already decided Article 616 criminal procedure legal consistency of arguments riesame dell'entità pena motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

posto da: SAID KHALIFA SALEM ABDELMENEM nato il 28/08/1968 avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Said Khalifa Salem Abdelmenem avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla sussistenza dei costituti giustificati delle ipotesi di reato di cui all'ad 4 legge 110/75 (si vedano le considerazioni spese alla pagina 10, quarto capoverso) e 368 cp ( si veda l'argomentare svolto dalla pagina 10 ultimo capoverso), sia con riguardo alla misura della pena irrogata e al diniego delle generiche, scelte decisionali tutte motivate in termini tali da rendere le relative valutazioni di merito non censurabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il P.Q.M