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Ordinanza — n. 13456/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as lower court correctly rejected statutory omission charge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13456/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the challenged arguments were already properly examined and rejected by the trial court. The defendant argued for a conviction under Article 388, Paragraph 8 of the Penal Code based on an omission, while the lower court found the facts did not support this specific charge. The supreme court upheld the lower court's decision, noting the legal reasoning was sound and free of logical inconsistencies regarding the established facts.

Regesto Legislator

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Art. 388 comma 8 cp; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the grounds raised were already adequately examined and rejected by the judges of the merits with legally correct and pertinent arguments.

Parole chiave

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Article 388 Penal Code omission charge inadmissible appeal Court of Cassation merits examination impossibilità della prestazione indigenza finanziaria ristrettezza finanziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 388 comma 8 cp
Art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

posto da: MINCIONI GIUSEPPE nato a LODI il 06/11/1961 avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; - 7letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Mincioní avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla ritenuta configurabíliutà nella specie dell'ad 388 comma 8 cp in considerazione della condotta omissiva posta in essere dall'imputato rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. peri.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile P.Q.M