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Ordinanza — n. 13455/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for repeating merits issues and citing non-existent exemption from punishment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13455/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the cited grounds were either repetitive of merits already decided or based on a non-existent legal exemption. The defense argued for non-punishment under Article 131 bis, but the court found its merit assessment unchallengeable at this stage. Consequently, the appeal was rejected without any costs being awarded to the civil party.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely repeat merits issues already decided or cite non-existent legal grounds for exemption from punishment, as such arguments cannot be examined at the stage of legality.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds merits review non-punishment exemption legality stage Article 131 bis costs allocation motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. e che nulla va liquidato in favore della parte civile per le spese del grado, atteso che la relativa partecipazione non ha influito sulla valutazione pregiudiziale nel caso sottesa alla decisione assunta
Art. 393 cp
Art. 131 bis
art. 616 cod. proc. pen
rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

posto da: GENOVESI PIETRO nato a VIADANA il 31/10/1966 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; /letto il ricorso proposto nell'interesse di Genovesi Pietro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, le conclusioni tramesse nell'interesse della parte civile e la memoria difensiva depositata nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto i primi due sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo ala puntuale individuazione degli estremi costitutivi anche di matrice soggettiva della tentata condotta abusiva ex art 393 cp ascritta al ricorrente mentre sono manifestamente infondate le censure riguardanti il giudizio di disvalore oggettivo attribuito alla condotta del ricorrente, ritenuto incompatibile alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis rivendicata dalla difesa con considerazioni logiche, puntuali e coerenti al fatto tali da rendere la relativa valutazione di merito non censurabile in questa sede. rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. e che nulla va liquidato in favore della parte civile per le spese del grado, atteso che la relativa partecipazione non ha influito sulla valutazione pregiudiziale nel caso sottesa alla decisione assunta

P.Q.M.

Dichiara inammissi P.Q.M