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Ordinanza — n. 13453/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already properly rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13453/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the cited grounds were merely reproductions of arguments already thoroughly examined and rejected by the Milan Court of Appeal. The lower court had correctly addressed the defendant's complaints regarding the facts and the qualification of the offense under Article 73, Paragraph 5 of the relevant code. Consequently, the cassation court ruled that no new legal issues required review, rendering the appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the grounds raised are merely reproductions of arguments already adequately examined and rejected by the courts of first and second instance with legally correct and specific reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reproductive grounds merits already examined procedural bar Article 616 code of criminal procedure imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

posto da: BENABLA MOHAMED nato il 06/11/1984 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7letto il ricorso proposto nell'interesse di Benabla Mohamed avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già • adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla qualificazione data al fatto, ritenuto estraneo all'ipotesi di cui all'ad 73 comma 5, nonché alla misura della pena irrogata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile P.Q.M