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Ordinanza — n. 13452/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already correctly decided by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13452/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the raised grounds were merely reproductions of arguments already examined and rejected by the Court of Appeal of Milan. The lower court had correctly addressed the alleged violation of Article 649 of the Criminal Procedure Code and the application of general sentencing principles without logical inconsistencies. Consequently, the cassation petition was rejected under Article 616 of the Criminal Procedure Code as it offered no new legal assessment.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 649 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the grounds are merely reproductions of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance or appeal with legally correct and specific reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reproductive grounds of appeal merits already decided Article 649 criminal procedure Article 616 criminal procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 649 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

posto da: PADZYURKO VITALIY nato il 25/06/1983 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Padzyurko Vitaliyi'avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rispetto alla rivendicata violazione dell'art 649 cpp, alla mancata applicazione delle generiche, alla misura della pena irrogata rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile P.Q.M