Ordinanza — n. 13451/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: ESSALAMI MOHAMED (CUI 04E7QCI) nato il 10/03/1997 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7letto il ricorso proposto nell'interesse di Mohamed Essalami avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto riguardanti la mancata concessione delle generiche malgrado la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13451/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 12 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Pr te Benedetto Paternò Raddusa Ercil- irile e n ( • r DEPOSITATA CANCri 2026 Furei ';. io Mit Lk L.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
posto da: ESSALAMI MOHAMED (CUI 04E7QCI) nato il 10/03/1997 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7letto il ricorso proposto nell'interesse di Mohamed Essalami avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto riguardanti la mancata concessione delle generiche malgrado la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 12 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Pr te Benedetto Paternò Raddusa Ercil- irile e n ( • r DEPOSITATA CANCri 2026 Furei ';. io Mit Lk L.