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Ordinanza — n. 13449/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded challenges to the sentence length.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13449/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the challenges regarding the sentence length were manifestly unfounded. The lower court's decision was supported by sufficient and non-illogical reasoning that adequately addressed the defense's arguments. Consequently, the judgment on the merits was deemed non-censurable at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible when the censure regarding the sentence length is manifestly unfounded because the lower court's decision is supported by sufficient and non-illogical reasoning that adequately examines the defense's arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentence length challenge manifestly unfounded censure non-censurable judgment sufficient reasoning attenuazione della pena alleggerimento della pena obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

posto da: AHMETOVIC TONI nato a ROMA il 21/03/1976 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7letto il ricorso proposto nell'interesse di Toni AHMETOVIC avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate dal ricorso riguardanti la misura della pena irrogata sono manifestamente infondate perché la sentenza impugnata appa sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.M