Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already correctly rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the raised grounds merely reproduced arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Rome. The appellant argued against the application of Article 73(5) of the Tuscan Law and the sentencing balance under Article 69(4) of the Penal Code, but the lower court had already addressed these points with legally sound reasoning. Consequently, the court ruled that these repetitive complaints do not constitute valid grounds for review in a jurisdiction limited to legal questions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 616-bis cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds raised are merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance or appeal with legally correct reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: STEF ROMULUS IONUT nato il 11/09/1993 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Stef Romulus Ionut avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente per la detenzione sanzionata dalVart 73 comma 5 TUS (motivo 1 disatteso dalla pagina 4 della decisione gravata) oltre che manifestamente inconferenti sulla misura della pena ( applicata nel minimo edittale) e sul giudizio di bilanciamento tra circostanze ( nel caso vincolato quanto alla non prevalenza delle generiche dalla previsione di cui alr art. 69 comma 4 per la presenza della recidiva di cui all'art. 99 comma 4 cp); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile P.Q.M