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Ordinanza — n. 13445/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13445/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13445/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: RIBAUDO SALVATORE nato a PALERMO il 20/04/1972 avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Ribaudo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla contenuto minaccioso del contegno tenuto dall'imputato apprezzato a sostegno della ritenuta configurabilità del reato di cui all'ari 336 nel caso contestato nonché alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, il tutto con una motivazione che resa nei termini sopra rassegnati rende le relative valutazioni di merito non censurabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13445/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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minaccia contro le autorità minaccia non comprovata attentato contro la sicurezza militare maggiorazione dissuasiva motivazione inadeguata delle censure costituzionali misura di sicurezza penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

posto da: RIBAUDO SALVATORE nato a PALERMO il 20/04/1972 avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Ribaudo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla contenuto minaccioso del contegno tenuto dall'imputato apprezzato a sostegno della ritenuta configurabilità del reato di cui all'ari 336 nel caso contestato nonché alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, il tutto con una motivazione che resa nei termini sopra rassegnati rende le relative valutazioni di merito non censurabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile P.Q.M