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Ordinanza — n. 13444/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing and recidiviness at final review stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13444/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised exclusively concern the determination of punitive treatment and the confirmation of recidivism. The appellant argued against the appellate court's decision regarding these sentencing elements, but the court found the lower judgment sufficiently motivated and based on a proper examination of defenses. Consequently, the court ruled that such issues belong to the trial phase and cannot be reviewed at the stage of final review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when grounds exclusively concern the determination of punitive treatment or the confirmation of recidivism, as these issues are not subject to review at the final stage.

Parole chiave

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final review stage recidivism confirmation sentencing determination inadmissible appeal punitive treatment recidiva nell'infrazione motivi di cassazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

posto da: DE SIMONE ROBERTO nato a SIRACUSA il 12/03/1990 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; —letto il ricorso proposto nell'interesse di Roberto De Simone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto esclusivamente afferenti alla determinazione del trattamento punitivo e in particolare alla conferma della recidiva e al diniego delle generiche benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punti così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile P.Q.M