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Ordinanza — n. 13442/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to lack of specific procedural violations and improper review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13442/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Cintioli and Giulidori inadmissible under Article 616 of the Criminal Procedure Code. The appellants challenged a second-instance judgment regarding joint liability for a crime under Article 388 of the Penal Code, arguing issues regarding subjective responsibility and civil damages. The court rejected these claims because the arguments relied on alternative readings of evidence not permitted in a legality review and were already adequately examined by the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 388 c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals in a legality proceeding are inadmissible if the grounds do not point to specific procedural violations or alternative interpretations of evidence, as the court's review is limited to checking for legal errors in the application of law.

Parole chiave

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legality review joint criminal liability inadmissible appeal Article 388 Penal Code Article 616 Criminal Procedure Code esecuzione della pena verdetto di colpevolezza ripudiazione

Disposizioni normative citate

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Art. 388 c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

posti da: CINTIOLI LUIGI nato a SPOLETO il 01/02/1951 GIULIDORI VITO nato a SPOLETO il 17/08/1945 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letti i ricorsi proposti nell'interesse di Luigi Cintioli e Vito Giulidori avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato la memoria trasmessa nell'interesse dei due ricorrenti e lo scritto personale depositato dal ricorrente Cintioli tramite il suo difensore; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto i primi tre motivi, prospettati in entrambe le impugnazioni in termini sostanzialmente sovrapponibili, diretti a mettere in crisi la ritenuta configurabilità e la responsabilità dei due ricorrenti, anche sul versante soggettivo, per il reato ex art 388 cp lo ascritto in concorso oltre a riposare su una alternativa e non consentita rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, si risolvono comunque in profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; il quarto motivo, diretto a contrastare la condanna del solo Giulidori al risarcimento del danno patrimoniale arrecato in conseguenza della condotta illecita riscontrata, condanna resa in appello accogliendo il gravame della parte civile, è manifestamente infondato perché la sentenza impugnata, senza incorrere in violazioni di legge, anche in parte qua appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili P.Q.M