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Ordinanza — n. 13435/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13435/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13435/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: VETTORETTI MAXMILIAN nato a ASTI il 22/07/2003 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Maxmilian Vettoretti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla ritenuta efficacia drogante della "sigaretta" ceduta alle due minori con il contributo concorsuale del ricorrente ( ritenuta alla luce del complessivo contesto probatorio acquisito nel quale anche il referto medico del 1 agosto 2021, a differenza di quanto ritenuto nell'impugnazione, letto non isolatamente ma alla luce delle altre risultanze e pur nei termini suggeriti dalla difesa, contribuisce comunque a consolidare adeguatamente il giudizio di responsabilità) oltre che in relazione alle ragioni esposte nel denegare la causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13435/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti responsabilità penale dei minori nonostante le contrarie riserve mediche contravvenzioni sostanze soggette a restrizione traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

posto da: VETTORETTI MAXMILIAN nato a ASTI il 22/07/2003 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Maxmilian Vettoretti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla ritenuta efficacia drogante della "sigaretta" ceduta alle due minori con il contributo concorsuale del ricorrente ( ritenuta alla luce del complessivo contesto probatorio acquisito nel quale anche il referto medico del 1 agosto 2021, a differenza di quanto ritenuto nell'impugnazione, letto non isolatamente ma alla luce delle altre risultanze e pur nei termini suggeriti dalla difesa, contribuisce comunque a consolidare adeguatamente il giudizio di responsabilità) oltre che in relazione alle ragioni esposte nel denegare la causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile P.Q.M