Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13434/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being substantively reproducible of merits already decided.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13434/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the raised grounds were substantively reproducible of issues already adjudicated by the lower courts. The defendant argued against the conviction for forgery, but the appellate court had already correctly assessed the defendant's age and subjective intent. Consequently, the court ruled that these arguments were not suitable for review in a jurisdictional proceeding.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds are substantively reproducible of issues already decided by the courts of first and second instance with legally correct arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal substantive reproduction jurisdictional review merits already decided Cassation procedure perizia per accertamento dell'età valutazione delle prove prova della minore età

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato il 02/10/2006 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Ouzito Sarria avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto sostanzialmente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alle considerazioni spese nel verificare la maggiore età dell'imputato al momento della condotta di falso descritta al capo 2 e quelle, correlate, riguardanti la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo rispetto al detto reato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile P.Q.M