Ordinanza — n. 13433/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnato il 30/12/1976 ABDELKHALEK FARIS nato il 02/08/1989 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;ì letto il ricorso proposto nell'interesse comune di El Faidi Rachid e AbdelKhalek Faris avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la censura prospettata è all'evidenza manifestamente infondata in quanto la dichiarata adesione del difensore all'astensione di categoria proclamata, tra gli altri, anche per il giorno di trattazione dell'udienza nel quale è stato definito il giudizio di appello nel caso è del tutto indifferente, considerato che l'appello è stato trattato in forma cartolare e dunque senza la necessaria partecipazione del difensore, con conseguente inconferenza della richiesta di rinvio, correttamente non considerata dalla Corte del merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13433/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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nato il 30/12/1976 ABDELKHALEK FARIS nato il 02/08/1989 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;ì letto il ricorso proposto nell'interesse comune di El Faidi Rachid e AbdelKhalek Faris avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la censura prospettata è all'evidenza manifestamente infondata in quanto la dichiarata adesione del difensore all'astensione di categoria proclamata, tra gli altri, anche per il giorno di trattazione dell'udienza nel quale è stato definito il giudizio di appello nel caso è del tutto indifferente, considerato che l'appello è stato trattato in forma cartolare e dunque senza la necessaria partecipazione del difensore, con conseguente inconferenza della richiesta di rinvio, correttamente non considerata dalla Corte del merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricors P.Q.M