Italian Court dismisses appeal for reiterating rejected second-instance arguments without new legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant, Bona Salvatore, challenged the conviction for violence and the failure to identify the victim in court, but these points were thoroughly addressed with evidence in the lower court. The court ruled that re-litigating rejected grounds without new legal reasoning violates the principle of inadmissibility for repetitive appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it reiterates arguments already rejected in the second instance without presenting new legal grounds or a critical analysis of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Bona Salvatore;rilevato che ricorre nel caso di specie una doppia conforme decisione di merito quantoall’affermazione di responsabilità;considerato che i due motivi di ricorso proposti possono essere trattati congiuntamentein quanto strettamente connessi tra loro nella critica articolata quanto alla effettiva ricorrenzadi una violenza tale da potersi effettivamente ritenere sussistente il delitto imputato, nonchéin considerazione della mancata ricognizione di persona effettuata dalla persona offesa indibattimento;rilevato che tali motivi di ricorso si caratterizzano in quanto del tutto reiterativi dei motividi appello in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, come emergedalla lettura del riepilogo dei motivi di appello e dalla esplicita motivazione della Corte diappello sul tema devoluto (pag. 3 e seg. dove sono stati ampiamente valorizzati gli elementidi prova acquisiti, le lesioni riportate dalla persona offesa quale indice evidente dellaviolenza agita, le dichiarazioni credibili della stessa nella ricostruzione della condotta, laindividuazione fotografica avvenuta in fase di indagine non solo da parte della personaoffesa, ma anche da parte di testimone presente al dialogo tra la persona offesa e laricorrente, la individuazione, sulla base delle dichiarazioni del testimone presente alladiscussione, del furgone del ricorrente, così da ritenere sussistente la piena integrazionedegli elementi costitutivi delle condotte ascritte per come specificamente ricostruita dallaCorte di appello, con argomentazioni logiche, approfondite e del tutto prive di aporie anchequanto alla mancata ricognizione in dibattimento, ritenuta non decisiva sulla base diconsistenti ed ulteriori elementi acquisiti in giudizio anche di natura documentale, inmancanza di una valida versione alternativa) (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.260608-01);considerato che con tali motivi, articolati in modo aspecifico, il ricorrente tende adintrodurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede; che deve essereconseguentemente ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale èinammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello emotivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di meritoadeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, cosìprospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez.3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); atteso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il ricorso per cassazione cheriproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’appello, e motivatamente respinti insecondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimentoimpugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicitàdella motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01)rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINO