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Ordinanza — n. 13378/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterating second-instance appeal reasons without new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13378/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely reiterated the arguments already rejected by the Milan Court of Appeal. The appellant failed to provide a critical confrontation with the appellate court's detailed reasoning regarding extortion and intimidation. Consequently, the court applied the principle that cassation cannot be used to relitigate merits already decided with adequate motivation.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if it reiterates reasons already rejected in the second instance without introducing new arguments or critically confronting the appellate court's motivated decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reiteration of appeal reasons lack of critical confrontation second instance judgment procedural economy principle azione legale a scopo intimidatorio estorsione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
276970-01)rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
276970-01)rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
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Testo completo

23/06/2025 della Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Pentassuglia Francesco;rilevato che il motivo di ricorso proposto è del tutto reiterativo del motivo di appello inassenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, come emerge dalla letturadel riepilogo dei motivi di appello e dalla esplicita motivazione della Corte di appello sul temadevoluto (pag. 5 e seg. dove sono stati ampiamente valorizzati gli elementi di prova acquisiti,gli effetti della attività intimidatoria e la piena integrazione degli elementi costitutivi dellaestorsione contrattuale per come specificamente ricostruita dalla Corte di appello, conargomentazioni logiche, approfondite e del tutto prive di aporie) (Sez. 3, n. 44882 del18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01);considerato che con tale motivo, articolato in modo aspecifico, il ricorrente tende adintrodurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede; che deve essereconseguentemente ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale èinammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello emotivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di meritoadeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, cosìprospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez.3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); atteso che la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazioneche riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’appello, e motivatamente respinti insecondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimentoimpugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicitàdella motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01)rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINO