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Ordinanza — n. 13377/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding subjective intent in fraud conspiracy under Art. 640 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13377/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of effective specificity and a failure to properly confront the territorial court's reasoning. The appellant argued a violation of law concerning subjective intent in fraud, but the court found the arguments manifestly unfounded and overly abstract. Consequently, the court upheld the conviction based on established principles regarding conscious and voluntary participation in the fraudulent scheme.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it lacks effective specificity and fails to provide a concrete comparison with the territorial court's reasoning on the facts and law.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity subjective intent fraud conspiracy Art. 640 Penal Code reati contro la tranquillità pubblica agitazione politica pubblica intimidazione

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello
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Testo completo

e d'appello di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Fabio Ettorre;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di leggein relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del concorso nel reato ex art.640 cod. pen., oltre che manifestamente infondato, risulta privo di effettiva specificità emeramente apparente, omettendo un effettivo confronto con la complessità delleargomentazioni poste dalla Corte territoriale a base della sentenza impugnata (si vedanopagg. da 5 a 10, in ordine alle ragioni di fatto e di diritto fondative del giudizio di condanna, epag. 12 sulla insussistenza dei presupposti giustificanti la concessione della sospensionecondizionale della pena);che, infatti, sottolineando correttamente la non doverosità della rinnovazione probatorianel caso di specie, non trattandosi di un ribaltamento del giudizio assolutorio dovuto ad undiverso apprezzamento della attendibilità del narrato della persona offesa (si vedano, inparticolare, le pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza), la Corte territoriale ha affermato laresponsabilità dell’odierno ricorrente, in conformità ai principi di diritto consolidati nellagiurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, nonmassimata), così deducendone la partecipazione cosciente e volontaria all’operazionetruffaldina sulla base del decisivo elemento costituito dall’accredito dell’ingiusto profitto sullacarta prepagata lui intestata e da ritenersi nella sua piena disponibilità, data l’assenza didenuncia di furto o smarrimento;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINO