Sentenza — n. 13375/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAdi Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 27/05/2025, ha confermatola sentenza del Tribunale di Pavia del 24/06/2024, con la quale, per quanto qui diinteresse, Braidic Ivan è stato condannato alla pena di giustizia per i reati allo stessoascritti ai capi 1) e 2) della rubrica, in concorso (artt. 110, 640 cod. pen.).2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, permezzo del proprio difensore, Braidic Ivan, proponendo un unico motivo di ricorso, ilquale ha dedotto la ricorrenza della violazione di legge penale e del vizio dimotivazione in ordine all’eccessività del trattamento sanzionatorio e al mancatoaccoglimento dell’istanza di sostituzione della pena detentiva ex art. 58 l. n. 689/1981.3.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 13375/2026 — snpen · Corte di Cassazione: In data 13/03/2026 il difensore del ricorrente ha depositato memoriaevidenziando la revoca della costituzione di parte civile (Dell’Oro Sebastiano personaoffesa del delitto di cui al capo 2) della rubrica) a seguito dell’intervenuto risarcimentodel danno da parte del ricorrente, con conseguente remissione della querela eaccettazione da parte del ricorrente (come da allegati).CONSIDERATO IN DIRITTO1. In via preliminare deve essere dichiarata l’estinzione del reato di cui al capo2) della rubrica, attesa l’intervenuta remissione della querela da parte di Dell’OroSebastiano in data 12/03/2026, accettata dal Procuratore speciale del ricorrente inpari data.
Parole chiave
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di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 27/05/2025, ha confermatola sentenza del Tribunale di Pavia del 24/06/2024, con la quale, per quanto qui diinteresse, Braidic Ivan è stato condannato alla pena di giustizia per i reati allo stessoascritti ai capi 1) e 2) della rubrica, in concorso (artt. 110, 640 cod. pen.).2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, permezzo del proprio difensore, Braidic Ivan, proponendo un unico motivo di ricorso, ilquale ha dedotto la ricorrenza della violazione di legge penale e del vizio dimotivazione in ordine all’eccessività del trattamento sanzionatorio e al mancatoaccoglimento dell’istanza di sostituzione della pena detentiva ex art. 58 l. n. 689/1981.3.
In data 13/03/2026 il difensore del ricorrente ha depositato memoriaevidenziando la revoca della costituzione di parte civile (Dell’Oro Sebastiano personaoffesa del delitto di cui al capo 2) della rubrica) a seguito dell’intervenuto risarcimentodel danno da parte del ricorrente, con conseguente remissione della querela eaccettazione da parte del ricorrente (come da allegati).CONSIDERATO IN DIRITTO1. In via preliminare deve essere dichiarata l’estinzione del reato di cui al capo2) della rubrica, attesa l’intervenuta remissione della querela da parte di Dell’OroSebastiano in data 12/03/2026, accettata dal Procuratore speciale del ricorrente inpari data.
Ne consegue la revoca delle statuizioni civili disposte a favore di Dell'OroSebastiano.2. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. In tal senso si deveevidenziare che il motivo proposto non è consentito in quanto totalmente reiterativodel motivo di appello, in assenza di confronto con l’ampia motivazione della Corte diappello sul punto (pag.6, punto 4.5.).3. La pena inflitta al ricorrente deve, tuttavia, essere rideterminata, tenutoconto delle valutazioni espresse dalla Corte di appello (pena base per il capo 1) eaumento in continuazione per il capo 2)), attesa l’intervenuta estinzione perremissione della querela e accettazione della stessa, nella misura di anni uno e mesisei di reclusione ed euro 300, 00 di multa.
P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il reato di cui al capo n. 2 della rubrica indanno di Dell'Oro Sebastiano è estinto per remissione di querela.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e per l'effetto ridetermina la pena per il residuoreato di truffa in danno di Castellano Marc in anno uno e mesi sei di reclusione ed euro 300di multa.Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.Revoca le statuizioni civili in favore di Dell'Oro Sebastiano.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINO