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Ordinanza — n. 13322/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13322/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Davide De Bartolomeo Antonante inadmissible due to a generic and indeterminate ground of attack. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding liability and sanctions but failed to specify the exact elements underlying his criticism. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specificity to allow the reviewing judge to exercise its supervisory power, leading to a dismissal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal ground is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to indicate the specific elements at the basis of the criticism, thereby preventing the reviewing judge from identifying the grounds of objection and exercising its supervisory function.

Parole chiave

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generic appeal ground indeterminate criticism procedural inadmissibility supervisory power specific elements required court costs award sanction appeal motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

/2025 della Corte d'appello di Triestedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso di Davide De Bartolomeo Antonante;ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione inpunto di affermazione di responsabilità e di trattamento sanzionatorio è generico perindeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc.pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta,non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo algiudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIA AIELLI