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Ordinanza — n. 13266/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on grounds of internal contradiction and lack of factual examination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13266/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Gianluca Giordano inadmissible due to internal contradictions in the lower court's reasoning and a lack of factual examination. Giordano argued that the sentence of June 9, 2025, for resisting a public official was illogical and diverged from the evidence, but the court found no such flaws. Consequently, the appeal was rejected, and Giordano was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the lower court's reasoning is internally contradictory or if the appeal is declared without examining the merits of the facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
internal contradiction resisting public official inadmissible appeal procedural costs Corte di Cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

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Testo completo

posto da: GIORDANO GIANLUCA nato a CERIGNOLA il 15/06/1994 avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per resistenza a pubblico ufficiale); esaminato il ricorso di Gianluca Giordano che ha dedotto, con l'unico motivo presentato, vizio di motivazione per contraddittorietà interna e difformità della sentenza rispetto alle emergenze probatorie; ritenuto che, per un verso, la motivazione del provvedimento impugnato, nel rispondere esaustivamente alle eccezioni difensive, non risulta affetta da alcuna illogicità, tantomeno manifesta e che, per altro verso, il ricorso è declinato in fatto; ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, c