Ordinanza — n. 13264/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IABOHRER EVA ULRIKE nato il 20/11/1972 avverso il provvedimento del 02/10/2025 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E Visti gli atti, l'istanza di rimessione (art. 46 cod. proc. pen.) e la memoria presentate personalmente da Eva Ulrike Beihrer; ritenuto che le circostanze dedotte nell'istanza appaiono vaghe e indeterminate, come tali non idonee a configurare l'esistenza di una situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo; ritenuto, dunque, che l'istanza va dichiarata inammissibile con procedura de plano, e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 46 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13264/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 46 cod. proc. pen.) e la memoria presentate personalmente da Eva Ulrike Beihrer; ritenuto che le circostanze dedotte nell'istanza appaiono vaghe e indeterminate, come tali non idonee a configurare l'esistenza di una situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo; ritenuto, dunque, che l'istanza va dichiarata inammissibile con procedura de plano, e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M
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BOHRER EVA ULRIKE nato il 20/11/1972 avverso il provvedimento del 02/10/2025 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti, l'istanza di rimessione (art. 46 cod. proc. pen.) e la memoria presentate personalmente da Eva Ulrike Beihrer; ritenuto che le circostanze dedotte nell'istanza appaiono vaghe e indeterminate, come tali non idonee a configurare l'esistenza di una situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo; ritenuto, dunque, che l'istanza va dichiarata inammissibile con procedura de plano, e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M