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Ordinanza — n. 13264/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13264/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13264/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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BOHRER EVA ULRIKE nato il 20/11/1972 avverso il provvedimento del 02/10/2025 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E Visti gli atti, l'istanza di rimessione (art. 46 cod. proc. pen.) e la memoria presentate personalmente da Eva Ulrike Beihrer; ritenuto che le circostanze dedotte nell'istanza appaiono vaghe e indeterminate, come tali non idonee a configurare l'esistenza di una situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo; ritenuto, dunque, che l'istanza va dichiarata inammissibile con procedura de plano, e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M

Regesto Legislator

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art. 46 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13264/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 46 cod. proc. pen.) e la memoria presentate personalmente da Eva Ulrike Beihrer; ritenuto che le circostanze dedotte nell'istanza appaiono vaghe e indeterminate, come tali non idonee a configurare l'esistenza di una situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo; ritenuto, dunque, che l'istanza va dichiarata inammissibile con procedura de plano, e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M

Parole chiave

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condono delle spese procedurali abbandono definitivo del procedimento prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria spese di difesa revoca del gratuito patrocinio ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 46 cod. proc. pen
Visti gli atti, l'istanza di rimessione (art. 46 cod.
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Testo completo

BOHRER EVA ULRIKE nato il 20/11/1972 avverso il provvedimento del 02/10/2025 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti, l'istanza di rimessione (art. 46 cod. proc. pen.) e la memoria presentate personalmente da Eva Ulrike Beihrer; ritenuto che le circostanze dedotte nell'istanza appaiono vaghe e indeterminate, come tali non idonee a configurare l'esistenza di una situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo; ritenuto, dunque, che l'istanza va dichiarata inammissibile con procedura de plano, e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M