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Ordinanza — n. 13263/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding sentencing application lacking statutory grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13263/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's conviction for resisting a public official and insult lacked sufficient evidence and violated procedural rights. The court rejected this, ruling that appeals against sentencing applications are strictly limited to specific statutory violations and cannot challenge the absence of exculpatory causes.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing applications are inadmissible except for the specific statutory violations enumerated in the law, excluding general claims of insufficient evidence or lack of exculpatory causes.

Parole chiave

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sentencing application appeal inadmissibility de plano resisting public official statutory exhaustion procedural limitation motivi di cassazione censure procedurali soppressione di prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
e vizio di motivazione, in difetto di adeguato riscontro probatorio quanto alla responsabilità dell'imputato; rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata ex art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod.
art. 129 cod. proc. pen
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio); esaminato il ricorso di Ndiagne Sarr, che ha dedotto inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
e vizio di motivazione, in difetto di adeguato riscontro probatorio quanto alla responsabilità dell'imputato; rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337
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Testo completo

UI 02F2BOU) nato il 19/12/1959 avverso la sentenza del 16/08/2025 del TRIBUNALE di RIMINI udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio); esaminato il ricorso di Ndiagne Sarr, che ha dedotto inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in difetto di adeguato riscontro probatorio quanto alla responsabilità dell'imputato; rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. e che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); ritenuto, dunque, che il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura de plano, e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M