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Ordinanza — n. 13262/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13262/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13262/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per resistenza a pubblico ufficiale); esaminato il ricorso di Giacomo Morra, che ha dedotto, con un motivo unico, errata qualificazione giuridica del fatto, che configura piuttosto un'ingiuria (art. 594 cod. pen.), non essendo la condotta diretta a costringere il pubblico ufficiale ai propri doveri di ufficio ovvero ad ometterlo; rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. e che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (da ultima, che Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023). ritenuto, dunque, che il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura de plano, e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 594 cod. pen, art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13262/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 594 cod. pen.), non essendo la condotta diretta a costringere il pubblico ufficiale ai propri doveri di ufficio ovvero ad ometterlo; rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. e che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (da ultima, che Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023). ritenuto, dunque, che il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura de plano, e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti abuso di sostanze guida in stato di ebbrezza qualificata aggravamento della pena errore nella commisurazione della pena traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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art. 594 cod. pen
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per resistenza a pubblico ufficiale); esaminato il ricorso di Giacomo Morra, che ha dedotto, con un motivo unico, errata qualificazione giuridica del fatto, che configura piuttosto un'ingiuria (art. 594 cod.
art. 444 cod. proc. pen
pen.), non essendo la condotta diretta a costringere il pubblico ufficiale ai propri doveri di ufficio ovvero ad ometterlo; rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

posto da: MORRA GIACOMO nato a NAPOLI il 01/06/1994 avverso la sentenza del 08/07/2025 del TRIBUNALE di NOLA udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per resistenza a pubblico ufficiale); esaminato il ricorso di Giacomo Morra, che ha dedotto, con un motivo unico, errata qualificazione giuridica del fatto, che configura piuttosto un'ingiuria (art. 594 cod. pen.), non essendo la condotta diretta a costringere il pubblico ufficiale ai propri doveri di ufficio ovvero ad ometterlo; rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. e che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (da ultima, che Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023). ritenuto, dunque, che il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura de plano, e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M