Cassation Court dismisses appeal claiming lack of crowd for insult and threat to public official charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Mazzanares' appeal inadmissible regarding charges of violence, threats, and insult against a public official. The appellant argued that his conduct was an instinctive reaction and that the presence of a 'crowd' required for the specific offense was absent, noting only a chief assistant and other agents were present. The court rejected these claims, ruling that verbal insults suffice to disrupt official duties without needing actual obstruction and that police records confirmed a large crowd was indeed present.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 336; Art. 341-bis cod. pen.: The offense of insulting or threatening a public official is consummated when acts are capable of disturbing the normal exercise of office, without requiring actual obstruction; the presence of a crowd is a factual element to be proven by evidence, not merely alleged.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: MAZZANARES GIOVANNI nato a PALERMO il 02/04/1964 avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (che conferma la condanna per violenza o minaccia a pubblico ufficiale ed oltraggio); esaminato il ricorso di Giovanni Mazzanares, che, con un unico motivo, ha dedotto errata applicazione delle fattispecie di cui agli artt. 336 e 341-bis cod. pen., eccependo, per un verso, che la condotta dell'imputato fu dettata da una reazione istintiva e non era tesa a minacciare il pubblico ufficiale o a coartarne la volontà; per altro verso, che, contrariamente a quanto affermato dove si parla della presenza di una «moltitudine di soggetti», al momento del fatto era presente soltanto l'assistente capo ed altri agenti; ritenuto il motivo meramente reiterativo di censure cui la Corte d'appello ha congruamente replicato spiegando che: ai fini dell'integrazione del primo reato è sufficiente che le offese e le minacce siano idonee a turbare il normale svolgimento dell'ufficio, non richiedendosi la produzione di un effettivo intralcio all'attività (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 20320 del 07/05/2015, Lobina, Rv. 263398); ai fini dell'art. 341-bis cod. pen., non essendoci motivo di reputare inattendibili i testi di polizia giudiziailitIverbalizzanti, è accertato che lo scontro verbale si svolse alla presenza di una moltitudine di persone del quartiere; ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila.
P P.Q.MA tNCfr i e 2C126