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Ordinanza — n. 13260/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal claiming lack of crowd for insult and threat to public official charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13260/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Mazzanares' appeal inadmissible regarding charges of violence, threats, and insult against a public official. The appellant argued that his conduct was an instinctive reaction and that the presence of a 'crowd' required for the specific offense was absent, noting only a chief assistant and other agents were present. The court rejected these claims, ruling that verbal insults suffice to disrupt official duties without needing actual obstruction and that police records confirmed a large crowd was indeed present.

Regesto Legislator

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Art. 336; Art. 341-bis cod. pen.: The offense of insulting or threatening a public official is consummated when acts are capable of disturbing the normal exercise of office, without requiring actual obstruction; the presence of a crowd is a factual element to be proven by evidence, not merely alleged.

Parole chiave

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insult public official threats to authority crowd presence requirement instinctive reaction defense Cassation inadmissibility minaccia all'ordine pubblico pubblica istigazione a delinquere violenza o minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
Art. 341-bis cod. pen.
263398); ai fini dell'art. 341-bis cod.
art. 341-bis cod. pen
263398); ai fini dell'art. 341-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20320 del 07/05/2015, Lobina
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Testo completo

posto da: MAZZANARES GIOVANNI nato a PALERMO il 02/04/1964 avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti e la sentenza impugnata (che conferma la condanna per violenza o minaccia a pubblico ufficiale ed oltraggio); esaminato il ricorso di Giovanni Mazzanares, che, con un unico motivo, ha dedotto errata applicazione delle fattispecie di cui agli artt. 336 e 341-bis cod. pen., eccependo, per un verso, che la condotta dell'imputato fu dettata da una reazione istintiva e non era tesa a minacciare il pubblico ufficiale o a coartarne la volontà; per altro verso, che, contrariamente a quanto affermato dove si parla della presenza di una «moltitudine di soggetti», al momento del fatto era presente soltanto l'assistente capo ed altri agenti; ritenuto il motivo meramente reiterativo di censure cui la Corte d'appello ha congruamente replicato spiegando che: ai fini dell'integrazione del primo reato è sufficiente che le offese e le minacce siano idonee a turbare il normale svolgimento dell'ufficio, non richiedendosi la produzione di un effettivo intralcio all'attività (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 20320 del 07/05/2015, Lobina, Rv. 263398); ai fini dell'art. 341-bis cod. pen., non essendoci motivo di reputare inattendibili i testi di polizia giudiziailitIverbalizzanti, è accertato che lo scontro verbale si svolse alla presenza di una moltitudine di persone del quartiere; ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila.

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