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Ordinanza — n. 13259/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13259/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13259/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PPE nato a TERMINI IMERESE il 24/09/1992 avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per evasione); esaminato il ricorso di Giuseppe Vittorino, che ha dedotto: errata applicazione della recidiva, essendo i precedenti penali dell'imputato risalenti nel tempo, riferiti a fatti tra loro assolutamente diversi e non riconducibili a quello per cui si procede (motivo 1); mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e mancato contenimento della pena al minimo edittale (motivo 2); rilevato che i motivi reiterano censure cui la Corte d'appello ha risposto, con motivazione completa e coerente, rispettivamente: ritenendo la recidiva (reiterata e infra-quinquennale) sulla base delle plurime condanne irrevocabili riportate dall'imputato - alcune per reati gravi, come violenza sessuale ed atti osceni -, nonché dell'elevata offensività delle condotte, dell'esigua distanza temporale tra le singole violazioni e della non occasionalità della ricaduta; argomentando, per il resto, la congruità del trattamento sanzionatorio, in quanto il riconoscimento delle attenuanti generiche era stato correttamente escluso alla luce delle concrete modalità dell'azione (l'imputato portò via con sé tutti i propri averi, mostrando l'intento di non fare più ritorno nella struttura dove era detenuto), della lesione al bene giuridico e dell'intensità del dolo (desunto dalla preventiva pianificazione), oltre che per i numerosi precedenti penali e la totale assenza di resipiscenza, nonché rilevando come la pena base fosse già stata fissata dal primo Giudice nel minimo edittale (salvo aumento ex art. 99, comma 4, cod. pen. e riduzione per il rito); ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13259/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 99, comma 4, cod. pen. e riduzione per il rito); ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione aiuto all'evasione di detenuti ripetute violazioni del diritto degli stranieri esenzione dalla pena abbandono del procedimento penale precedenti penali rilevanti
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Testo completo

PPE nato a TERMINI IMERESE il 24/09/1992 avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per evasione); esaminato il ricorso di Giuseppe Vittorino, che ha dedotto: errata applicazione della recidiva, essendo i precedenti penali dell'imputato risalenti nel tempo, riferiti a fatti tra loro assolutamente diversi e non riconducibili a quello per cui si procede (motivo 1); mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e mancato contenimento della pena al minimo edittale (motivo 2); rilevato che i motivi reiterano censure cui la Corte d'appello ha risposto, con motivazione completa e coerente, rispettivamente: ritenendo la recidiva (reiterata e infra-quinquennale) sulla base delle plurime condanne irrevocabili riportate dall'imputato - alcune per reati gravi, come violenza sessuale ed atti osceni -, nonché dell'elevata offensività delle condotte, dell'esigua distanza temporale tra le singole violazioni e della non occasionalità della ricaduta; argomentando, per il resto, la congruità del trattamento sanzionatorio, in quanto il riconoscimento delle attenuanti generiche era stato correttamente escluso alla luce delle concrete modalità dell'azione (l'imputato portò via con sé tutti i propri averi, mostrando l'intento di non fare più ritorno nella struttura dove era detenuto), della lesione al bene giuridico e dell'intensità del dolo (desunto dalla preventiva pianificazione), oltre che per i numerosi precedenti penali e la totale assenza di resipiscenza, nonché rilevando come la pena base fosse già stata fissata dal primo Giudice nel minimo edittale (salvo aumento ex art. 99, comma 4, cod. pen. e riduzione per il rito); ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro.

P P.Q.MOmbretta Di Giovine Anna Cri CeL, C/-e- 10 4PR2026 h_