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Ordinanza — n. 13257/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on resistance to public official, rejecting constitutional challenge to recidiva rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13257/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Mariam Soussi Kaid against a second-instance conviction for resistance to a public official. The appellant argued that violence occurred only after the official act was completed and challenged the statutory exclusion of generic mitigating factors from recidiva. The court rejected these claims, finding the lower court's reasoning sufficient and the constitutional question inadmissible due to lack of manifest unreasonableness.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 69, comma 4 cod. pen.: The exclusion of generic mitigating factors from recidiva is not manifestly unreasonable as it serves to value the subjective component of the crime without creating arbitrariness.

Parole chiave

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resistance to public official recidiva reiterata generic mitigating factors constitutional admissibility procedural dismissal violenza contro le autorità reati violenti pubblica istigazione a delinquere

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per resistenza a pubblico ufficiale); esaminati il ricorso e la memoria di Mariam Soussi Kaid, che: con i primi due motivi, ha dedotto errata applicazione dell'art. 337 cod.
Art. 69, comma 4 cod. pen.
e vizio di motivazione per travisamento probatorio (la violenza è stata realizzata dopo il compimento dell'atto d'ufficio, con conseguente difetto dell'elemento oggettivo e del dolo specifico); con il terzo motivo, ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, cod.
Art. 3 Cost.
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per resistenza a pubblico ufficiale); esaminati il ricorso e la memoria di Mariam Soussi Kaid, che: con i primi due motivi, ha dedotto errata applicazione dell'art. 337 cod.
Art. 25 Cost.
Art. 27 Cost.
Art. 99, comma 4 cod. pen.
3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod.
art. 337 cod. pen
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per resistenza a pubblico ufficiale); esaminati il ricorso e la memoria di Mariam Soussi Kaid, che: con i primi due motivi, ha dedotto errata applicazione dell'art. 337 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747
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Testo completo

IAM nato il 18/04/1988 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per resistenza a pubblico ufficiale); esaminati il ricorso e la memoria di Mariam Soussi Kaid, che: con i primi due motivi, ha dedotto errata applicazione dell'art. 337 cod. pen. e vizio di motivazione per travisamento probatorio (la violenza è stata realizzata dopo il compimento dell'atto d'ufficio, con conseguente difetto dell'elemento oggettivo e del dolo specifico); con il terzo motivo, ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, cod. pen., ove esclude che si possa dichiarare la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata; ritenuti i primi due motivi versati in fatto e meramente reiterativi di censure cui i Giudici di merito hanno risposto, in modo completo e logico, che l'imputata usò violenza sui pubblici ufficiali "anche" nel tragitto per giungere nell'ufficio dove si sarebbe dovuta compierne l'identificazione e allo scopo di ostacolare il servizio; ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747); ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro.

P.Q.M