Cassation court dismisses appeal for tax evasion, rejecting claims of lack of awareness regarding the restrictive order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Gaetano Rubino's appeal against his conviction for tax evasion, ruling the arguments were merely repetitive of the lower court's response. Rubino argued he lacked awareness of the disvalue of his actions, but the court found he voluntarily left his workplace knowing the restrictive order existed. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and Rubino was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; The crime of tax evasion requires generic intent, and voluntary departure from the workplace while aware of a restrictive order demonstrates the necessary consciousness of the act's disvalue.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: RUBINO GAETANO nato a PALERMO il 03/09/1980 avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (che conferma la condanna, in primo grado, per evasione); esaminato il ricorso di Gaetano Rubino, che ha dedotto, in due distinti motivi, rispettivamente errata applicazione dell'art. 385 cod. pen. e vizio di motivazione, assumendo come, nel caso di specie, difettasse la consapevolezza del disvalore, comunque inesistente o minimo, del fatto; rilevato che i motivi sono meramente reiterativi di censure cui la sentenza impugnata ha già risposto, in modo sintetico ma congruo, che il reato di evasione richiede un dolo generico e che l'imputato si era volontariamente allontanato dal luogo ove svolgeva la propria attività lavorativa, nella piena consapevolezza del provvedimento restrittivo; ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q.M