Cassation court dismisses appeal regarding generic mitigating circumstances and continuation of crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims for generic mitigating circumstances and the continuation of the crime. The appellate court had already ruled against these arguments, noting the appellant's negative criminal record and the lack of positive elements to justify leniency. Consequently, the cassation court upheld the conviction and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-ter cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant reiterates arguments already rejected by the appellate court without presenting new elements or legal grounds sufficient to justify a different outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
SCO nato a PALERMO il 04/08/1978 avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (che conferma la condanna ex art. 391- ter cod. pen.); esaminato il ricorso di Francesco Guaragno, che ha dedotto:
1) violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (la vita anteatta dell'imputato è quasi irreprensibile; le principali violazioni concernono la violazioni edilizie poste in essere per realizzare la sua abitazione);
2) violazione di legge penale e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della continuazione (a seguito di una doppia violazione edilizia, l'imputato stava scontando la pena in misura alternativa; non avendo osservato l'orario di rientro, veniva condannato per evasione; mentre stava espiando la pena in carcere, è stato trovato in possesso di un telefono cellulare); rilevato che il primo motivo è reiterativo di censura cui la Corte d'appello ha risposto, con motivazione esente da vizi, che non emerge alcun elemento positivo suscettibile di giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche, a fronte di elementi negativi desumibili dalle modalità del fatto e dalla personalità negativa dell'appellante, gravato da numerosi precedenti penali; rilevato che il secondo motivo è del pari reiterativo e comunque manifestamente infondato, la continuazione (la cui definizione legislativa è rinvenibile all'art. 81 cod. pen.) non coincidendo certo con la mera successione di eventi rappresentata nel ricorso; ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro.
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