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Ordinanza — n. 13250/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for resisting a public official due to lack of prescription and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13250/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a conviction for resisting a public official, ruling the request inadmissible. The appellant argued for prescription, generic mitigating circumstances, and arbitrary official conduct, but the court found these claims infounded or merely repetitive. Consequently, the original conviction was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 99, comma 4 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded regarding prescription or are generic repetitions of arguments already correctly addressed by the appellate court.

Parole chiave

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resisting public official criminal prescription period generic mitigating circumstances inadmissible appeal procedural costs order motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 99, comma 4 cod. pen.
(quarto motivo); ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, posto che, alla data della sentenza, il reato non era prescritto, il termine ordinario di prescrizione (10 anni) dovendo essere aumentato di due terzi, essendo stata contestata la recidiva ex art. 99, comma 4, cod.
Art. 69, comma 4 cod. pen.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

O nato a CARPI il 17/01/1971 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti e la sentenza impugnata (che conferma la condanna dell'imputato, in primo grado, per resistenza a pubblico ufficiale); esaminato il ricorso e le conclusioni di Filippo Lombardi, che ha dedotto: mancata dichiarazione di prescrizione del reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso il 19 dicembre 2013 (primo motivo); mancata dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, pure possibile in considerazione della condotta collaborativa dell'imputato (secondo motivo); omessa risposta al secondo motivo d'appello, in cui si deduceva che gli atti del pubblico ufficiale fossero arbitrari (terzo motivo); errata applicazione dell'art. 337 cod. pen. (quarto motivo); ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, posto che, alla data della sentenza, il reato non era prescritto, il termine ordinario di prescrizione (10 anni) dovendo essere aumentato di due terzi, essendo stata contestata la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. e la sentenza di primo grado essendo stata pronunciata in data 1 aprile 2025; ritenuto il secondo motivo meramente reiterativo di censura cui la Corte d'appello ha correttamente risposto non solo sulla base della ritenuta accresciuta pericolosità sociale del condannato, ma anche del disposto ostativo degli artt. 69, comma 4, e 99, comma 4, cod. pen.; rilevato che i motivi terzo e quago - riportati pressocché testualmente - sono affatto generici, a fronte della motivazione, compiuta e logica, della sentenza della Corte d'appello; ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro.

P.Q P.Q.M