Ordinanza — n. 13249/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAosto da: RUSSELLO GIACOMO nato a GELA il 01/02/1963 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E Visti gli atti e la sentenza impugnata (che conferma la condanna dell'imputato, in primo grado, ex art. 335 cod. pen.); esaminato il ricorso di Giacomo Russell° che deduce, con un motivo unico, l'avvenuta estinzione del reato per prescrizione; rilevato che, come evidenziato nel provvedimento impugnato, il momento consumativo del reato previsto dall'art. 335 cod. pen. può essere ritenuto - anche sulla base di elementi indiziari e considerazioni logiche, nonché di massime di esperienza - coincidente con quello dell'accertamento, salvo che venga rigorosamente provata l'esistenza di situazioni idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto (Sez. 6, n. 9557 del 06/02/2020, Puccio, Rv. 278666); rilevato che, per le ragioni indicate dai Giudici di secondo grado, nel caso di specie i Giudici hanno ritenuto rigorosamente provato che la condotta dell'imputato si protrasse quantomeno sino al 15 ottobre 2018 (quando l'imputato ritirò il veicolo dal deposito); rilevato pertanto che, prescrivendosi il reato in sette anni e mezzo, il termine di prescrizione non era decorso alla data della pronuncia di secondo grado (25 marzo 2025); ritenuto il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 335 cod. pen; Ordinanza — n. 13249/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 335 cod. pen.); esaminato il ricorso di Giacomo Russell° che deduce, con un motivo unico, l'avvenuta estinzione del reato per prescrizione; rilevato che, come evidenziato nel provvedimento impugnato, il momento consumativo del reato previsto dall'art. 335 cod. pen. può essere ritenuto - anche sulla base di elementi indiziari e considerazioni logiche, nonché di massime di esperienza - coincidente con quello dell'accertamento, salvo che venga rigorosamente provata l'esistenza di situazioni idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto (Sez. 6, n. 9557 del 06/02/2020, Puccio, Rv. 278666); rilevato che, per le ragioni indicate dai Giudici di secondo grado, nel caso di specie i Giudici hanno ritenuto rigorosamente provato che la condotta dell'imputato si protrasse quantomeno sino al 15 ottobre 2018 (quando l'imputato ritirò il veicolo dal deposito); rilevato pertanto che, prescrivendosi il reato in sette anni e mezzo, il termine di prescrizione non era decorso alla data della pronuncia di secondo grado (25 marzo 2025); ritenuto il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro.
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osto da: RUSSELLO GIACOMO nato a GELA il 01/02/1963 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (che conferma la condanna dell'imputato, in primo grado, ex art. 335 cod. pen.); esaminato il ricorso di Giacomo Russell° che deduce, con un motivo unico, l'avvenuta estinzione del reato per prescrizione; rilevato che, come evidenziato nel provvedimento impugnato, il momento consumativo del reato previsto dall'art. 335 cod. pen. può essere ritenuto - anche sulla base di elementi indiziari e considerazioni logiche, nonché di massime di esperienza - coincidente con quello dell'accertamento, salvo che venga rigorosamente provata l'esistenza di situazioni idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto (Sez. 6, n. 9557 del 06/02/2020, Puccio, Rv. 278666); rilevato che, per le ragioni indicate dai Giudici di secondo grado, nel caso di specie i Giudici hanno ritenuto rigorosamente provato che la condotta dell'imputato si protrasse quantomeno sino al 15 ottobre 2018 (quando l'imputato ritirò il veicolo dal deposito); rilevato pertanto che, prescrivendosi il reato in sette anni e mezzo, il termine di prescrizione non era decorso alla data della pronuncia di secondo grado (25 marzo 2025); ritenuto il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro.
P.Q.M.
Dich P.Q.M