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Ordinanza — n. 13249/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13249/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13249/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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osto da: RUSSELLO GIACOMO nato a GELA il 01/02/1963 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E Visti gli atti e la sentenza impugnata (che conferma la condanna dell'imputato, in primo grado, ex art. 335 cod. pen.); esaminato il ricorso di Giacomo Russell° che deduce, con un motivo unico, l'avvenuta estinzione del reato per prescrizione; rilevato che, come evidenziato nel provvedimento impugnato, il momento consumativo del reato previsto dall'art. 335 cod. pen. può essere ritenuto - anche sulla base di elementi indiziari e considerazioni logiche, nonché di massime di esperienza - coincidente con quello dell'accertamento, salvo che venga rigorosamente provata l'esistenza di situazioni idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto (Sez. 6, n. 9557 del 06/02/2020, Puccio, Rv. 278666); rilevato che, per le ragioni indicate dai Giudici di secondo grado, nel caso di specie i Giudici hanno ritenuto rigorosamente provato che la condotta dell'imputato si protrasse quantomeno sino al 15 ottobre 2018 (quando l'imputato ritirò il veicolo dal deposito); rilevato pertanto che, prescrivendosi il reato in sette anni e mezzo, il termine di prescrizione non era decorso alla data della pronuncia di secondo grado (25 marzo 2025); ritenuto il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro.

Regesto Legislator

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art. 335 cod. pen; Ordinanza — n. 13249/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 335 cod. pen.); esaminato il ricorso di Giacomo Russell° che deduce, con un motivo unico, l'avvenuta estinzione del reato per prescrizione; rilevato che, come evidenziato nel provvedimento impugnato, il momento consumativo del reato previsto dall'art. 335 cod. pen. può essere ritenuto - anche sulla base di elementi indiziari e considerazioni logiche, nonché di massime di esperienza - coincidente con quello dell'accertamento, salvo che venga rigorosamente provata l'esistenza di situazioni idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto (Sez. 6, n. 9557 del 06/02/2020, Puccio, Rv. 278666); rilevato che, per le ragioni indicate dai Giudici di secondo grado, nel caso di specie i Giudici hanno ritenuto rigorosamente provato che la condotta dell'imputato si protrasse quantomeno sino al 15 ottobre 2018 (quando l'imputato ritirò il veicolo dal deposito); rilevato pertanto che, prescrivendosi il reato in sette anni e mezzo, il termine di prescrizione non era decorso alla data della pronuncia di secondo grado (25 marzo 2025); ritenuto il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro.

Parole chiave

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deduzione in funzione della durata del possesso sottrazione di cose sequestrate diritto di riprendere il possesso della cosa sequestro del veicolo ritiro della querela penale azione di rivocazione del sequestro

Disposizioni normative citate

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art. 335 cod. pen
Visti gli atti e la sentenza impugnata (che conferma la condanna dell'imputato, in primo grado, ex art. 335 cod.
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Testo completo

osto da: RUSSELLO GIACOMO nato a GELA il 01/02/1963 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti e la sentenza impugnata (che conferma la condanna dell'imputato, in primo grado, ex art. 335 cod. pen.); esaminato il ricorso di Giacomo Russell° che deduce, con un motivo unico, l'avvenuta estinzione del reato per prescrizione; rilevato che, come evidenziato nel provvedimento impugnato, il momento consumativo del reato previsto dall'art. 335 cod. pen. può essere ritenuto - anche sulla base di elementi indiziari e considerazioni logiche, nonché di massime di esperienza - coincidente con quello dell'accertamento, salvo che venga rigorosamente provata l'esistenza di situazioni idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto (Sez. 6, n. 9557 del 06/02/2020, Puccio, Rv. 278666); rilevato che, per le ragioni indicate dai Giudici di secondo grado, nel caso di specie i Giudici hanno ritenuto rigorosamente provato che la condotta dell'imputato si protrasse quantomeno sino al 15 ottobre 2018 (quando l'imputato ritirò il veicolo dal deposito); rilevato pertanto che, prescrivendosi il reato in sette anni e mezzo, il termine di prescrizione non era decorso alla data della pronuncia di secondo grado (25 marzo 2025); ritenuto il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro.

P.Q.M.

Dich P.Q.M