Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13246/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against conviction for insult and abuse of authority, rejecting claims of arbitrary function exercise.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13246/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected five appeals challenging a conviction for insult and abuse of authority by military personnel. The appellants argued that the defense of arbitrary function exercise was wrongly denied and that the insult occurred outside the barracks with only service personnel present. The court held that the statutory elements for arbitrary function were not met and that the victim's honor was violated in front of his family, rendering the appeals inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 393-bis cod. pen.; Art. 341-bis cod. pen.: The defense of arbitrary function exercise requires unjustly persecutory activity which was not established; insults committed in the presence of the victim's family constitute a violation of honor and prestige regardless of location.

Parole chiave

Generato dall'IA
insult and abuse of authority arbitrary function exercise military personnel conviction inadmissible appeals violation of honor and prestige reati contro la pubblica autorità oltraggio alla corte atto che arreca pregiudizio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 393-bis cod. pen.
l'art. 393-bis cod. pen. presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria, ciò che nel caso di specie non si verificò, né poteva ragionevolmente ritenersi;
Art. 341-bis cod. pen.
art. 393-bis cod. pen
l'art. 393-bis cod. pen. presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria, ciò che nel caso di specie non si verificò, né poteva ragionevolmente ritenersi;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

E ANTONIO nato a PIAZZA ARMERINA il 22/12/1998 SANTINO ANDREA nato a RIESI il 17/05/1970 SCAFFINI MARIA ROSA nato a VITTORIA il 04/06/1970 SANTINI PAOLO nato a MAZZARINO il 07/07/1993 SANTINO MIRELLA nato a MAZZARINO il 27/07/1994 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti, la sentenza impugnata (conferma di condanna ex artt. 337 e 341-bis cod. pen.); esaminati i ricorsi di Giuseppe Antonio Santino, Santino Andrea, Scaffini Maria Rosa, Santini Paolo e Santino Mirella, che deducono: mancata applicazione della scriminante della reazione all'esercizio arbitrario delle funzioni, sotto il profilo dell'erronea supposizione (motivo 1); vizio di motivazione in relazione all'oltraggio, essendosi l'episodio consumato all'esterno della Caserma e alla sola presenza di militari impegnati in attività di servizio (motivo 2); vizio di motivazione quanto alla valutazione del teste Alessandro (motivo 3); ritenuto che i primi due motivi riproducono censure già adeguatamente vagliate e disattese nei due gradi di giudizio, rilevando come:

1) l'art. 393-bis cod. pen. presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria, ciò che nel caso di specie non si verificò, né poteva ragionevolmente ritenersi;

2) che l'offesa all'onore e al prestigio del Vicebrigadiere (addosso al quale l'imputato sputò) fu realizzata alla presenza non solo degli operanti ma anche dei propri genitori; rilevato che il terzo motivo non risulta devoluto in appello e che comunque le dichiarazioni del teste sono state ritenute in sentenza circostanziate e coerenti; ritenuto, quindi, i ricorsi inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila. P. P.Q.M