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Ordinanza — n. 13242/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because procedural inadmissibility bars the court from examining statutory limitation defenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13242/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed Daniel Turcu's cassation appeal regarding a conviction for violence against a public official and aggravated property damage. Turcu argued the crimes were time-barred, noting a nine-year suspension period extended the limitation deadline to late 2025, after the appeal judgment. The court ruled the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the grounds, which prevents the examination of non-punishability causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; When a cassation appeal is declared inadmissible due to manifest unfoundedness, the court cannot examine substantive defenses like statutory limitation, thereby precluding the declaration of non-punishability.

Parole chiave

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statutory limitation defense manifest unfoundedness procedural inadmissibility non-punishability cassation appeal dismissal termine di sospensione sospensione condizionale della pena ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U-n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266
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Testo completo

posto da: TURCU DANIEL nato il 24/05/1983 avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per violenza o minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato); esaminato il ricorso di Daniel Turcu, che, con un motivo unico, ha dedotto l'estinzione dei reati a lui ascritti per avvenuto decorso dei termini prescrizionali prima della sentenza di appello; rilevato che: i reati sono stati commessi in data 11 novembre 2015; per essi è previsto un termine di prescrizione massimo di sette anni e mezzo (sicché - come dedotto dal ricorrente - avrebbero dovuto prescriversi il 11 maggio 2023); a tale tempo vanno tuttavia aggiunti 901 giorni di sospensione per legittimo impedimento dell'imputato; rilevato, dunque, che il reato si sarebbe prescritto a fine ottobre 2025, e cioè in data successiva, non antecedente, alla sentenza della Corte d'appello, che è del 21 marzo 2025; rilevato che, però, l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U-n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266); rilevato che, quindi, il ricorso è inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro. P P.Q.M