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Ordinanza — n. 13241/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of intent and procedural error in public official resistance case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13241/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible for failing to substantiate its generic arguments against the lower court's reasoning. The appellant argued for an error in applying Article 337 of the Penal Code regarding lack of intent and a mistake on recidivism under Article 99. The court rejected these claims because the first-instance judgment provided a complete and logical explanation of the defendant's aggressive conduct and prior criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 99 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically refute the logical and complete motivation of the contested judgment regarding the defendant's intent and recidivism.

Parole chiave

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resistance to public official lack of criminal intent recidivism provisions inadmissible appeal procedural motivation crimine di aggressione minaccia contro le autorità reato di coazione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Visti gli atti e la sentenza impugnata (che conferma la condanna, in primo grado, per resistenza a pubblico ufficiale); esaminato il ricorso di Mirco Orciani, che ha dedotto: errata applicazione dell'art. 337 cod.
Art. 99, comma 4 cod. pen.
art. 337 cod. pen
Visti gli atti e la sentenza impugnata (che conferma la condanna, in primo grado, per resistenza a pubblico ufficiale); esaminato il ricorso di Mirco Orciani, che ha dedotto: errata applicazione dell'art. 337 cod.
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Testo completo

posto da: ORCIANI MIRCO nato a BOLOGNA il 25/04/1971 avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti e la sentenza impugnata (che conferma la condanna, in primo grado, per resistenza a pubblico ufficiale); esaminato il ricorso di Mirco Orciani, che ha dedotto: errata applicazione dell'art. 337 cod. pen., basata su una motivazione illogica, la condotta dell'imputato essendosi manifestata in una fase successiva al compimento dell'atto d'ufficio e difettando del dolo, poiché dipesa da un'alterazione emotiva momentanea (primo motivo); errata applicazione della legge penale quanto alla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. (secondo motivo); rilevato che i motivi sono generici, non confrontandosi con la motivazione, completa e logica, della sentenza là dove, rispettivamente: precisa che l'imputato diede in escandescenza quando fu avvisato che sarebbe stato accompagnato in Questura per i rilievi dattiloscopici e che cercò non soltanto di divincolarsi, ma anche di colpire ripetutamente gli operatori intenti nel suo ammanettamento; reputa il reato espressione di aggravata pericolosità, anche in considerazione delle plurime condanne riportate per tipologie varie di reati, scontate anche in detenzione, nonché per i profili di aggressività e sopraffazione da cui la condotta oggetto del presente giudizio è stata connotata; ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila.

P.Q.MCIM 2026 Fuoz;