Cassation court dismisses appeal against conviction for evasion, rejecting claims of lack of intent and insufficient reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed Domenico Calogero's appeal against his conviction for evasion, upholding the lower court's decision. Calogero argued he lacked intent to evade measures and that the court failed to properly weigh mitigating circumstances or recidivism. The court rejected these claims, noting the appellant's actions of changing clothes and hiding in his home demonstrated an intent to avoid detection rather than genuine compliance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 260 c.p.; Art. 261 c.p.: The court establishes that returning to one's residence after fleeing law enforcement, combined with attempts to conceal one's identity, constitutes an objective manifestation of intent to evade, thereby negating claims of good faith or lack of criminal intent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
posto da: CALOGERO DOMENICO nato a CATANIA il 24/09/1971 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (che conferma la condanna, in primo grado, per evasione); esaminato il ricorso di Domenico Calogero, che deduce: errata applicazione della fattispecie di evasione e vizio di motivazione, essendo stato l'imputato trovato presso il cancello della propria abitazione, senza che avesse intenzione di sottrarsi alla misura cautelare (motivo 1); mancata motivazione sui parametri valutativi delle circostanze attenuanti generiche e sulla richiesta di escludere della recidiva (motivo 2); inoffensività della condotta (motivo 3); rilevato che i motivi reiterano censure cui la Corte d'appello aveva già replicato, con motivazione compiuta e logica: - al primo motivo, che il ricorrente, oltre a fuggire alla vista degli operanti per tornare alla propria abitazione, aveva provveduto a cambiarsi la maglietta e a farsi trovare con indumenti intimi, così da dissimulare la sua assenza; - al terzo motivo, come fosse pertanto destituita di fondamento l'ipotesi della minima portata offensiva della condotta e, quindi - deve ritenersi, a fortiori, della dedotta totale inoffensività della stessa; - al secondo motivo, che le circostanze attenuanti erano già state riconosciute, e che mancavano ragioni per disapplicare la contestata recidiva, in ragione del comportamento post delictum, dei precedenti penali e della natura degli stessi, tali da denotare una personalità particolarmente incline a delinquere, nonché per definire il trattamento sanzionatorio in senso ancora più favorevole all'imputato; ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che