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Ordinanza — n. 13229/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for tax evasion citing lack of new evidence and procedural repetition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13229/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Salvatore Iannazzo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments merely reiterated previous criticisms regarding the duration of residence restrictions and the distance from his home. Consequently, the lower court's conviction for tax evasion was upheld without any modification.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal that merely reiterates arguments already fully addressed by the appellate court without presenting new facts or legal grounds is inadmissible.

Parole chiave

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tax evasion conviction inadmissible appeal reiterative arguments residence restriction court costs award Cassation procedure procedural repetition inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Visti gli atti e la sentenza impugnata (che conferma la condanna, in primo grado, per evasione); esaminato il ricorso di Salvatore Iannazzo, che deduce, con un unico motivo, la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 366 c.p.c.
art. 131-bis cod. pen
Visti gli atti e la sentenza impugnata (che conferma la condanna, in primo grado, per evasione); esaminato il ricorso di Salvatore Iannazzo, che deduce, con un unico motivo, la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
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Testo completo

posto da: IANNAZZO SALVATORE nato a LAMEZIA TERME il 08/02/1960 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti e la sentenza impugnata (che conferma la condanna, in primo grado, per evasione); esaminato il ricorso di Salvatore Iannazzo, che deduce, con un unico motivo, la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; rilevato che il ricorso è meramente reiterativo di censure cui la Corte di appello ha congruamente risposto come vaiientabento dal luogo dal domicilio della restrizione si fosse protratto per un consistente lasso temporale e che l'imputato fu trovato non nelle immediate vicinanze dall'abitazione, ma a circa 100 metri; ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q.M