Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13225/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for aiding and abetting, rejecting procedural nullity claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13225/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeals filed by two defendants against a conviction for aiding and abetting. The appellants argued that summary information records were inadmissible due to lack of statutory guarantees and that surveillance images were ambiguous, while also claiming violations of trial equality and insufficient reasoning regarding the crime's impact on investigations. The court rejected these arguments as either manifestly unfounded, already adequately refuted by the lower courts, or irrelevant to the established facts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 378 cod. pen.; Art. 63 cod. proc. pen.; Art. 495, 603, 192 cod. proc. pen.: Appeals based on procedural nullity of evidence or violations of trial equality are inadmissible if the lower court's reasoning is complete, logical, and sufficient to justify the conviction without requiring further clarification.

Parole chiave

Generato dall'IA
aiding and abetting procedural nullity trial equality principle summary information records surveillance evidence admissibility appeal inadmissibility insufficient reasoning prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 378 cod. pen.
Visti gli atti e la sentenza impugnata (che conferma la sentenza di condanna per favoreggiamento personale degli imputati); esaminati i ricorsi e le memorie di Manuel Jonny Cammalleri e di Danilo Roccuzzo, i quali hanno dedotto: errata applicazione dell'art. 378 cod.
Art. 63 cod. proc. pen.
Art. 495 cod. proc. pen.
Art. 603 cod. proc. pen.
Art. 192 cod. proc. pen.
pen., essendo stata disposta d'ufficio la rinnovazione dibattimentale senza invitare la difesa a formulare eventuali richieste di prova, e quindi in violazione del principio di parità delle parti (motivo 2); violazione dell'art. 192 cod.
art. 378 cod. pen
Visti gli atti e la sentenza impugnata (che conferma la sentenza di condanna per favoreggiamento personale degli imputati); esaminati i ricorsi e le memorie di Manuel Jonny Cammalleri e di Danilo Roccuzzo, i quali hanno dedotto: errata applicazione dell'art. 378 cod.
art. 63 cod. proc. pen
art. 192 cod. proc. pen
pen., essendo stata disposta d'ufficio la rinnovazione dibattimentale senza invitare la difesa a formulare eventuali richieste di prova, e quindi in violazione del principio di parità delle parti (motivo 2); violazione dell'art. 192 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posti da: CAMMALLERI MANUEL JONNY nato a CALTAGIRONE il 22/10/2000 ROCCUZZO DANILO nato a CALTAGIRONE il 19/05/1997 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti e la sentenza impugnata (che conferma la sentenza di condanna per favoreggiamento personale degli imputati); esaminati i ricorsi e le memorie di Manuel Jonny Cammalleri e di Danilo Roccuzzo, i quali hanno dedotto: errata applicazione dell'art. 378 cod. pen., il verbale di sommarie informazioni non potendo essere considerato corpo di reato ed essendo inutilizzabile, posto che il presunto favoreggiamento emergeva già dalle immagini delle telecamere di sorveglianza e che la Corte d'appello non ha motivato sulla deduzione difensiva di nullità delle suddette sommarie informazioni, acquisite senza le garanzie dell'art. 63 cod. proc. pen. (motivo 1); violazione degli artt. 495 e 603 cod. proc. pen., essendo stata disposta d'ufficio la rinnovazione dibattimentale senza invitare la difesa a formulare eventuali richieste di prova, e quindi in violazione del principio di parità delle parti (motivo 2); violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., le immagini acquisite dalle telecamere avendo un contenuto poco chiaro ed ambiguo (motivo 3); vizio di motivazione, i Giudici riconoscendo che la condotta di favoreggiamento deve essere idonea a sviare o rallentare le indagini e tuttavia non spiegano quale conseguenza avrebbe potuto avere, nel caso di specie, sul loro sviluppo (motivo 4); ritenuti i primi due motivi dei ricorsi manifestamente infondati, oltre che generici, e i secondi due riproduttivi di censure già adeguatamente confutate dai Giudici di merito con motivazione completa e logica; ritenuti i ricorsi inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M