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Ordinanza — n. 13217/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as arguments merely restate merits already decided by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13217/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the cited grounds were merely reproductions of arguments already thoroughly examined and rejected on substantive grounds by the Court of Appeal. The lower court correctly applied specific recidivism rules given the defendant's recent criminal history and lack of repentance, while also noting the absence of positive factors for generic mitigating circumstances. Consequently, the appellant bears the procedural costs and a fine under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds of criticism are merely reproductions of arguments already adequately examined and dismissed with correct substantive legal reasoning by the lower court.

Parole chiave

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inadmissibility appeal reproductive grounds specific recidivism generic mitigating circumstances procedural costs Cassation review criminal liability imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

ione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;Rilevato che Elbouinany Cherki ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 17 giugno 2025, con la quale la Corte d'appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza di condanna del 25 settembre 2024 del Tribunale di Pistoia, rideterminando la pena e confermando l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine a delitti di cessione di sostanze stupefacenti; che, con un primo motivo di ricorso, si deducono la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva specifica ed infraquinquennale contestata, non essendo stati considerati la lontananza nel tempo dei precedenti penali e la modesta gravità dei fatti contestati; che, con un secondo motivo, si contestano la violazione di legge ed il vizio di motivazione, con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis, non essendo stati considerati la modesta gravità dei fatti, la modalità rudimentale dell'attività, il numero esiguo di acquirenti nonché il comportamento processuale dell'imputato.

Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di censura risultano riproduttivi di profili di critica già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito e, inoltre, volti a prefigurare una rivalutazione del trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente motivazione; che, quanto al primo motivo, la Corte di appello ha adeguatamente argomentato in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva specifica e infraquinquennale richiamando i precedenti penali da cui il ricorrente risulta gravato (la cui condanna più recente è avvenuta nel 2023 per analoghi reati), non residuando dubbi in ordine alla ingravescente propensione criminale dell'odierno imputato considerato altresì che lo stesso, pur avendo beneficiato della sospensione condizionale della pena e della concessione di circostanze attenuanti generiche in precedenti condanne, non ha mostrato segni di resipiscenza; che, quanto alle circostanze attenuanti generiche, la sentenza ha correttamente sottolineato come manchino elementi positivi di giudizio, trattandosi, anzi, di soggetto caratterizzato da personalità fortemente negativa.

Tenuto conto che della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. 2 P.Q.M