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Ordinanza — n. 13215/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding drug trafficking conviction and excessive sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13215/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, dismissing the applicant's complaints regarding the conviction for drug trafficking and the imposed sentence. The applicant argued that the appellate court failed to properly evaluate his permanent disability and imposed an excessive penalty, but the Court found these grounds legally impermissible in a legality review. Consequently, the applicant bears the procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it merely re-proposes arguments already examined and rejected by the appellate court, or if it challenges the sentencing without violating the law, thereby failing to demonstrate a lack of diligence in the cause of inadmissibility.

Parole chiave

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drug trafficking conviction excessive sentencing cassation inadmissibility permanent disability procedural costs contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione 2della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 366 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione 2della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

so la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;Rilevato che Kane Pape Baidy ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dell'11 marzo 2025, con la quale la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del 16 maggio 2023, con la quale il Tribunale di Bari lo aveva condannato in relazione a reati di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 per aver ceduto (capo 1) e detenuto a fini di spaccio (capo 2) sostanze stupefacenti di tipo marijuana e hashish; che avverso la sentenza, l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione; che, con un primo motivo, si lamenta vizio di motivazione in ordine alle censure mosse dalla difesa al contenuto del verbale di arresto, non avendo la Corte di appello adeguatamente valutato la documentata invalidità permanente da cui è affetto l'imputato; che, con un secondo motivo, si censurano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena, ritenuta eccessiva.

Considerato che il primo motivo non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito, nonché volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; che i giudici di secondo grado hanno correttamente evidenziato che la deambulazione zoppicante del ricorrente era stata segnalata dagli agenti ad altra pattuglia, proprio per descrivere il soggetto fermato e dileguatosi; che la sentenza impugnata ritiene, in ogni caso, non dirimente la difficoltà deambulatoria del ricorrente, a fronte di un dato oggettivo e fattuale costituito dal possesso, da parte dell'imputato, di 8,20 grammi di hashish e di 20,7 grammi di marijuana nonché della somma di euro 105,00; che anche il secondo motivo di doglianza è inammissibile in quanto inerente al trattamento sanzionatorio che appare sorretto da motivazione logica e congrua, che dà adeguatamente conto delle deduzioni difensive; che il giudice di merito ha argomentato in modo esaustivo in ordine alla quantificazione della pena, evidenziando come la stessa sia prossima al minimo edittale e che, sebbene la recidiva specifica ed infra-quinquennale non sia stata valutata dal giudice di primo grado, tale situazione non impedisce di valorizzare i precedenti penali del ricorrente nella valutazione della congruità della pena.

Tenuto conto che della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione 2della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M