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Ordinanza — n. 13214/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against sentencing judgment dismissed as inadmissible due to procedural bar and generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13214/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed against a sentencing judgment rather than a conviction judgment. The appellant argued for legal qualification errors and excessive punishment, but the court found no specific grounds under the relevant procedural code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. Appeals against sentencing judgments are inadmissible except for specific grounds regarding the expression of will, correlation of plea and sentence, legal qualification, or legality of the penalty; generic criticisms fail to meet these requirements.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing judgment legal qualification procedural bar procedural costs traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa della pena (art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa della pena (art. 444 cod.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDOJ ARIL nato il 14/07/1999 avverso la sentenza del 24/09/2025 del GIP TRIBUNALE di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;Rilevato che Ndoj Aril (C.U.I. 078J3VP), a cui è stata applicata la pena da lui richiesta, per il reato dì cui all'art.73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'omessa indicazione delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. peri., nonché in relazione all'eccessività della pena e alla erronea qualificazione giuridica del fatto.

Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa della pena (art. 444 cod. proc. pen.); che, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra l'imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che tali situazioni non sono riscontrabili né compiutamente prospettate nel caso di specie; che la censura relativa alla lamentata erronea qualificazione giuridica del fatto, pur in astratto consentita, risulta inammissibile in quanto del tutto generica, sganciata da una puntuale critica logica alla motivazione del provvedimento impugnato, che, comunque, appare esente da profili di censura; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P. P.Q.MAlessa,fldrO Maria Andronio 3