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Ordinanza — n. 13213/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for tax evasion, rejecting re-examination of evidence and retroactive application of leniency norms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13213/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's findings on specific intent and the applicability of the non-prosecution threshold were legally sound. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and the retroactive application of a 2024 law regarding minor tax evasion, but the court affirmed that the established facts proved the crime's existence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The Court of Cassation holds that appeals merely re-litigating facts already examined by lower courts or attempting to apply new substantive laws retroactively to benefit the accused are inadmissible in the interest of legal certainty.

Parole chiave

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tax evasion specific intent inadmissible appeal retroactivity principle non-prosecution threshold procedural costs legal certainty frode all'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
41528 del 16/12/2025); essa si differenzia da quella generale per il riferimento al carattere prevalente degli indici richiamati nel bilanciamento con elementi di segno contrario, ai fini della valutazione sull'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. (Sez.
Art. 13, comma 3-ter, del d.lgs. n. 74 del 2000
87 del 2024 (art. 13, comma 3-ter, del d.lgs. n. 74 del 2000) in violazione del principio di irretroattività in malam partem; che la difesa ha depositato memoria, con la quale insiste in quanto già dedotto.
d.lgs. n. 87 del 2024
pen., in quanto la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 87 del 2024 (art.
art. 131-bis cod. pen
41528 del 16/12/2025); essa si differenzia da quella generale per il riferimento al carattere prevalente degli indici richiamati nel bilanciamento con elementi di segno contrario, ai fini della valutazione sull'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 41528 del 16/12/2025
Sez. 3, n. 22076 del 13/03/2025
(Sez. 3, n. 22076 del 13/03/2025); è principio consolidato in giurisprudenza che la causa di non punibilità prevista dall'art.
Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020
sia applicabile laddove l'omissione abbia riguardato un ammontare di poco superiore alla soglia di punibilità, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Rv.
Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018
Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018, dep.
Sentenza n. 86 del 13 giugno 2000 della Corte costituzionale
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Testo completo

da: COPPOLA GIOVANNI nato a PORTICI il 12/04/1968 avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;Rilevato che Coppola Giovanni ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 12 settembre 2025, che ha confermato la sentenza del 15 ottobre 2024, con la quale il Tribunale di Napoli ha dichiarato l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 2, del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere - in qualità di titolare della omonima ditta individuale, avvalendosi delle fatture emesse dall'Associazione Culturale Insieme", relative ad operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte - indicato nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi, con un'evasione dell'imposta IVA pari ad euro 8.291,03; che, con un primo motivo di impugnazione, si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, avendo la Corte territoriale ritenuto provato il dolo specifico sulla base della presunta natura di "cartiera" dell'Associazione Culturale Insieme, in assenza di alcuna prova in ordine alla ritenuta inesistenza delle operazioni commerciali intercorse tra quest'ultima e la ditta del ricorrente; che, con un secondo motivo, si lamenta violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 87 del 2024 (art. 13, comma 3-ter, del d.lgs. n. 74 del 2000) in violazione del principio di irretroattività in malam partem; che la difesa ha depositato memoria, con la quale insiste in quanto già dedotto.

Considerato che il ricorso è inammissibile, articolandosi in doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici di merito, nonché volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; che, quanto alla prima censura, la Corte territoriale ha motivato correttamente in ordine alla sussistenza del dolo specifico di evasione, basandosi sui seguenti elementi: - la natura di cartiera dell'Associazione Culturale Insieme, risultata priva di sede reale, di personale e di mezzi, operante unicamente per l'emissione di fatture fittizie; - l'inserimento, da parte dell'imputato, nella dichiarazione ai fini IVA delle fatture rilasciate dalla richiamata Associazione, senza che risultasse alcuna prova delle avvenute prestazioni, né delle modalità di pagamento, o riscontri documentali; - l'assoluta assenza di elementi in contrario, mai offerti dal ricorrente;2 /kche, quanto al secondo motivo di doglianza, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la norma di cui all'art. 13, comma 3-ter, del d.lgs. 74 del 2000, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera f), d.

Igs. 14 giugno 2024, n. 87, ha natura sostanziale e non esclusivamente processuale ed è ritenuta applicabile ai fatti commessi precedentemente alla sua entrata in vigore (Sez. 3, n. 41528 del 16/12/2025); essa si differenzia da quella generale per il riferimento al carattere prevalente degli indici richiamati nel bilanciamento con elementi di segno contrario, ai fini della valutazione sull'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 3, n. 22076 del 13/03/2025); è principio consolidato in giurisprudenza che la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. sia applicabile laddove l'omissione abbia riguardato un ammontare di poco superiore alla soglia di punibilità, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Rv. 278946 - 01;

Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 276546-01). che, a prescindere dal riferimento dei Giudici a tale norma, la stessa sentenza impugnata non ha fatto altro che applicare i principi giurisprudenziali già formatisi sulla sola norma codicistica dell'art. 131-bis cod. pen.; che, infatti, la Corte di appello ha evidenziato come, anche a prescindere dalla novella del 2024, la modalità della condotta dell'imputato - evasione IVA superiore a euro 8.291,03 - e il danno o pericolo di livello significativo, non presentano i requisiti di tenuità necessari per l'applicazione dell'istituito; che l'inammissibilità del ricorso impedisce di dichiarare la prescrizione del reato eventualmente verificatasi; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q. P.Q.MCosì deciso in Roma, il 13 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presiden e Alessandro Maria Andronio (D.gPOS!T,P77\ IN " L ER o - 4