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Ordinanza — n. 13212/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on tax evasion conviction, upholding conviction and rejecting conditional sentence due to lack of procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13212/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the first ground of complaint lacked legal basis in the finality review. The defense argued the court failed to prove the crime's elements and denied a suspended sentence, but the appellate court had correctly analyzed accounting data and the defendant's lack of cooperation. Consequently, the conviction for tax evasion was upheld, and the defendant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the complaint is not admissible in the finality review, shifting the burden of costs to the appellant.

Parole chiave

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tax evasion conviction inadmissible appeal finality review suspended sentence denial procedural costs sottrazione dell'iva dichiarazione fiscale tardiva evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCON MAURO nato a CASTELFRANCO VENETO il 06/12/1972 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;Rilevato che Biancon Mauro ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 3 luglio 2025, che in parziale riforma della sentenza del 8 giugno 2023 del Tribunale di Treviso - con cui l'imputato era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 - ha dichiarato non doversi procedere per l'omessa dichiarazione IVA relativa all'esercizio dell'anno 2012, per essersi il reato estinto per prescrizione, rideterminando la pena per la residua annualità (relativa all'esercizio dell'anno 2013) in anni uno e mesi sei di reclusione e confermando nel resto; che, con un primo motivo di ricorso, la difesa lamenta il vizio di motivazione, non essendosi raggiunta la prova degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, in quanto l'ammontare dell'imposta evasa sarebbe stato determinato esclusivamente sulla base della documentazione, in assenza di qualsiasi ulteriore accertamento, anche dei costi di esercizio detraibili; che non sarebbe stata neppure determinata l'imposta evasa nel suo esatto ammontare, al fine di accertare l'effettivo superamento della soglia di punibilità; che, con un secondo motivo, la difesa denuncia il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in particolare con riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Considerato che il primo motivo non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni, nonché diretto a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; che il giudice del merito ha motivato correttamente, in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del fatto, essendosi basato sulle risultanze investigative che, diversamente da quanto asserito dalla difesa, non hanno prodotto un accertamento meramente induttivo ma sono consistite in un computo analitico dei dati contabili riferibili direttamente alla impresa dell'imputato; in particolare, veniva acquisita prova, anche fotografica, dell'acquisto di numerose automobili che l'imputato comprava all'estero a proprio nome e poi rivendeva; che, l'ammontare dell'imposta evasa è stato calcolato sulla base del valore di acquisto di ogni automobile (complessivamente per ad euro 2.352.008), mentre non risultano allegazioni fattuali da cui desumere il ragionevole dubbio della esistenza di costi deducibili; che, con riguardo all'elemento soggettivo del reato, proprio l'entità della somma evasa conferma il dolo di evasione in capo all'imputato, il quale non ha 2fornito spiegazioni né chiarimenti in nessuna fase processuale e nemmeno in occasione della convocazione da parte dell'Agenzia delle Dogane; che, per tali ragioni, la motivazione della Corte di appello si sottrae alle censure difensive, non potendo queste risolversi in una mera contrapposizione interpretativa, priva di specifici elementi idonei a scalfire l'impianto logico della sentenza; che, quanto alla seconda doglianza, il giudice del merito ha esaustivamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al rigetto dell'istanza di applicazione della sospensione condizionale della pena, prendendo in considerazione, ai fini della prognosi negativa, l'intensità del dolo e la durata della condotta (l'omesso versamento delle imposte per tre anni, con importi crescenti), nonché l'assenza di collaborazione nella fase dei controlli e di riparazione o risarcimento; tutto ciò, a fronte di un trattamento sanzionatorio a cui si è giunti valorizzando generosamente, già in primo grado, il comportamento parzialmente collaborativo assunto nella fase processuale, così giungendo a riconoscere le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.

Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P P.Q.MIl Consigliere estensore Il Preside te Ale andro Maria Andronio 1.1toil Di tal V:

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